SCIA - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività

PER TUTTE LE ISTANZE RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE - CLICCA QUI

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 380/2001

Definizione

La SCIA include oggi anche gli interventi edilizi ex- D.I.A. previsti dall'art. 22, comma 1 e 2 del D.P.R. 380/2001. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. L'interessato può richiedere allo Sportello Unico Edilizia di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. In questo caso (SCIA CONDIZIONATA) deve essere spuntata la corrispondente voce sulla domanda e compilati i dati relativi: ci pensa lo Sportello Unico del Comune ad acquisirle e a occuparsi del completamento della pratica. E’ possibile presentare la domanda di SCIA in SANATORIA per gli interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (D.P.R. n. 380/2001, art. 37).

ATTENZIONE: per la SCIA alternativa al PdC vedere la sezione dedicata in Interventi Subordinati al PdC.

Interventi ammessi

Gli interventi che necessitano di CILA sono specificati nella Tabella indicativa Interventi & Procedimenti Edilizi.

Onerosità

La SCIA è soggetta al pagamento dei Diritti di Istruttoria. In dipendenza dell'intervento da eseguire la SCIA può essere onerosa e sottoposta al versamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione.

Sanzioni

Le SANZIONI AMMINISTRATIVE sono quelle previste da: